• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2359

        Società controllate e società collegate (1).

      • [I]. Sono considerate società controllate:

        1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

        2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

        3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

        [II]. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

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