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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2343
Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti (1).
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[I]. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
[II]. L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
[III]. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione...
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