• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2327

        Ammontare minimo del capitale (1).

      • [I]. La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.

        (1) Articolo modificato, da ultimo, dall'art. 20, d.l. 24 giugno 2014 n. 91, conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 116. Originariamente, ai sensi dell'art. 4, d.lg. 24 giugno 1998 n. 213, il capitale non doveva essere inferiore a 200 milioni di lire, cifra che era stata portata a 120 mila euro dall'art. 1, d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6. L'articolo era stato sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge aveva modificato l’intero capo V, ed era stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6.

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