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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2307
Proroga della società.
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[I]. Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese [99-101 att.].
[II]. Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente [2289].
[III]. In caso di proroga tacita [2273] ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'articolo 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'articolo 2270 [211 trans.].
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