• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2290

        Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi.

      • [I]. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio [2284-2286], questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali [2267] fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

        [II]. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.

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