Responsabilità del socio uscente o
dei suoi eredi.
[I]. Nei casi in cui il
rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio [2284-2286], questi o i suoi eredi sono responsabili verso
i terzi per le obbligazioni sociali [2267] fino
al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
[II]. Lo scioglimento deve
essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è
opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.
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