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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2284
Morte del socio.
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[I]. Salvo contraria disposizione del contratto sociale [458; 2272 n. 5], in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi [2289], a meno che preferiscano sciogliere la società [2272 n. 3] ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
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