• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2284

        Morte del socio.

      • [I]. Salvo contraria disposizione del contratto sociale [458; 2272 n. 5], in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi [2289], a meno che preferiscano sciogliere la società [2272 n. 3] ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

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