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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2265
Patto leonino.
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[I]. È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite [1419, 2263].
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Patto leonino.
[I]. È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite [1419, 2263].
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