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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2247
Contratto di società. (1)
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[I]. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi [2253] per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1 d.lg. 3 marzo 1993, n. 88.
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