• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2217

        Redazione dell'inventario.

      • [I]. L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa [769 ss. c.p.c.] e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

        [II]. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili [2425].

        [III]. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi...

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