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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2189
Modalità dell'iscrizione (1).
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[I]. Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato [2190].
[II]. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
[III]. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto [2192].
(1) V. art. 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580 e d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modifiche. Per l'approvazione dei modelli e la modulistica v. i d.m. 7 febbraio 1996 e la circ. 8...
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