• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2055

        Responsabilità solidale.

      • [I]. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido [1292] al risarcimento del danno [187 2 c.p.].

        [II]. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate [1299].

        [III]. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

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