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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.1991
Cooperazione di più persone.
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[I]. Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.
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