• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.1990

        Revoca della promessa.

      • [I]. La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente [1336 2].

        [II]. In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta.

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