[I]. Colui che, rivolgendosi
al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata
situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non
appena questa è resa pubblica [2721].
[II]. Se alla promessa
non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo
della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno
dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione
o il compimento dell'azione prevista nella promessa.
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