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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.1950
Regresso contro il debitore principale.
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[I]. Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione [1936 2, 1951 ss.].
[II]. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
[III]. Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali [1284] sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale [1284 3], il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale [1224 1].
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