• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.1872

        Modi di costituzione.

      • [I]. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile [1862] o mediante cessione di capitale.

        [II]. La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione [769 ss.] o per testamento [587 ss.], e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.

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