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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.1815
Interessi.
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[I]. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
[II]. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi [1419 2; 185 trans.] (1) (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 4 l. 7 marzo 1996, n. 108. Il testo recitava: «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale».
(2) Ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito...
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