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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.1709
Presunzione di onerosità.
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[I]. Il mandato si presume oneroso [1725]. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice [1733, 1740].
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