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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.1722
Cause di estinzione.
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[I]. Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario [1712], dell'affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante [1723 ss.];
3) per rinunzia del mandatario [1727];
4) per la morte, l'interdizione [414 ss.] o l'inabilitazione [415 ss.] del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi [184 trans.] (1).
(1) V. art. 22 3 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669; artt. 15 e 26 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; art. 78 r.d. 16 marzo 1942,...
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