• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.1722

        Cause di estinzione.

      • [I]. Il mandato si estingue:

        1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario [1712], dell'affare per il quale è stato conferito;

        2) per revoca da parte del mandante [1723 ss.];

        3) per rinunzia del mandatario [1727];

        4) per la morte, l'interdizione [414 ss.] o l'inabilitazione [415 ss.] del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi [184 trans.] (1).

        (1) V. art. 22 3 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669; artt. 15 e 26 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; art. 78 r.d. 16 marzo 1942,...

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