• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.1669

        Rovina e difetti di cose immobili.

      • [I]. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta [2053].

        [II]. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

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