[I]. Quando si tratta di
edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata,
se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo
o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta
evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile
nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta [2053].
[II]. Il diritto del committente
si prescrive in un anno dalla denunzia.
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