• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.1350

        Atti che devono farsi per iscritto.

      • [I]. Devono farsi per atto pubblico [2699 ss.] o per scrittura privata [2702 ss.], sotto pena di nullità (1):

        1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [812];

        2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto [978 ss.] su beni immobili, il diritto di superficie [952 ss.], il diritto del concedente e dell'enfiteuta [957 ss.];

        3) i contratti che costituiscono la comunione [1100 ss.] di diritti indicati dai numeri precedenti;

        4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [1027 ss.], il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione [1021 ss.];

        5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

        6) i contratti di affrancazione del fondo...

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