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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.1350
Atti che devono farsi per iscritto.
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[I]. Devono farsi per atto pubblico [2699 ss.] o per scrittura privata [2702 ss.], sotto pena di nullità (1):
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [812];
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto [978 ss.] su beni immobili, il diritto di superficie [952 ss.], il diritto del concedente e dell'enfiteuta [957 ss.];
3) i contratti che costituiscono la comunione [1100 ss.] di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [1027 ss.], il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione [1021 ss.];
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo...
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