[I]. Se il proponente si
è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo [1183
1, 1326
2, 1331
2], la revoca è senza
effetto [1887].
[II]. Nell'ipotesi
prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente
non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o
altre circostanze escludano tale efficacia.
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