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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.1324
Norme applicabili agli atti unilaterali.
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[I]. Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [1236, 1334, 1350 n. 5, 1414 3, 1987, 2821].
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