• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.1322

        Autonomia contrattuale.

      • [I]. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [41 2 Cost.] [e dalle norme corporative] (1).

        [II]. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1470 ss.], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

        (1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Articoli d'autore (visualizza tutto)

      Prassi correlata (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)