[I]. Le parti possono liberamente
determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [41
2 Cost.] [e dalle norme
corporative] (1).
[II]. Le parti possono
anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina
particolare [1470 ss.], purché siano diretti
a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
(1) Le disposizioni richiamanti le norme
corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento
corporativo.
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