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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.1310
Prescrizione.
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[I]. Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione [2943 ss.] contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori [1308].
[II]. La sospensione della prescrizione [2941 s.] nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.
[III]. La rinunzia alla prescrizione [2937] fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno...
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