• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.1310

        Prescrizione.

      • [I]. Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione [2943 ss.] contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori [1308].

        [II]. La sospensione della prescrizione [2941 s.] nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.

        [III]. La rinunzia alla prescrizione [2937] fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno...

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