• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.1294

        Solidarietà tra condebitori.

      • [I]. I condebitori sono tenuti in solido [2055; 97, 814 c.p.c.], se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente [190, 441, 443 3, 754, 961 2, 1682, 1948, 2670 2].

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