• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.1284

        Saggio degli interessi1.

      • [I]. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,8 per cento 2 in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo [161 2 trans.] 3.

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