• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.1260

        Cedibilità dei crediti.

      • [I]. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito [1198], anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale [447] o il trasferimento non sia vietato dalla legge [323, 378, 1471, 1823] (1).

        [II]. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

        (1) V. d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Articoli d'autore (visualizza tutto)

      Prassi correlata (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)