[I]. Il creditore può trasferire
a titolo oneroso o gratuito il suo credito [1198],
anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere
strettamente personale [447] o il trasferimento
non sia vietato dalla legge [323, 378, 1471, 1823] (1).
[II]. Le parti possono
escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario,
se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
(1) V. d.P.R.
5 gennaio 1950, n. 180.
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