• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.1236

        Dichiarazione di remissione del debito.

      • [I]. La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore [1334], salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare [1301, 1333, 2113].

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