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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.1236
Dichiarazione di remissione del debito.
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[I]. La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore [1334], salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare [1301, 1333, 2113].
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