• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.934

        Opere fatte sopra o sotto il suolo.

      • [I]. Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo [952 ss.] o dalla legge [975 3, 986 2, 1150 5, 1593].

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