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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.934
Opere fatte sopra o sotto il suolo.
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[I]. Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo [952 ss.] o dalla legge [975 3, 986 2, 1150 5, 1593].
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