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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.796
Riserva di usufrutto.
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[I]. È permesso al donante di riservare l'usufrutto [978 ss., 1002 3] dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente [698].
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