• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.536

        Legittimari (1).

      • [I]. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti (2).

        [II]. Ai figli sono equiparati gli adottivi [304] (3).

        [III]. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [467] (4).

        (1) Articolo così sostituito dall'art. 172 l. 19 maggio 1975, n. 151.

        (2) L'art. 70, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito le parole: «i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi» con le...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Articoli d'autore (visualizza tutto)

      Prassi correlata (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)