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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.536
Legittimari (1).
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[I]. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti (2).
[II]. Ai figli sono equiparati gli adottivi [304] (3).
[III]. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [467] (4).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 172 l. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) L'art. 70, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito le parole: «i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi» con le...
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