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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.476
Accettazione tacita.
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[I]. L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede [477, 478, 527, 2648 3].
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