[I]. Fatto salvo quanto
disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,
(1) è nulla [1418] ogni convenzione con cui taluno
dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno
dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora
aperta, o rinunzia ai medesimi [557
2, 589, 635, 679, 2122
4].
(1) L'art.
1 l. 14 febbraio 2006, n. 55, in tema di patto di famiglia, ha premesso
le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli
768-bis e seguenti,».
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