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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.327
Usufrutto legale di uno solo dei genitori (1).
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[I]. Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale [155 3, 317, 317-bis 2] (2) è il solo titolare dell'usufrutto legale [324 nn. 3-4, 465].
(1) Articolo così sostituito dall'art. 150 l. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) L'art. 49, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alla parola «potestà», le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.
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