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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.179
Beni personali (1).
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[I]. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori [210 2, 2647];
d) i beni che servono all'esercizio della professione [2094, 2222] del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di...
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