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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.167
Costituzione del fondo patrimoniale (1).
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[I]. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri [2647, 2685], o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
[II]. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
[III]. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
[IV]. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli...
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