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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.38
Obbligazioni.
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[I]. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [37]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione [41, 2268, 2317, 2509-bis].
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