[I]Al convivente di fatto
che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa
dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa
familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda,
anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto
di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di
società o di lavoro subordinato.
(1) Articolo aggiunto dall'articolo
1, comma 46, l. 20 maggio 2016 n. 76.
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