• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2435 ter

        Bilancio delle micro-imprese1.

      • [I]. Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

        1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

        2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

        3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

        [II]. Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

        1) del rendiconto finanziario;

        2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino...

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