[I]. Le disposizioni del
presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui
più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari
o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
(1) Articolo inserito dall'art. 2, l. 11 dicembre
2012, n. 220. La modifica è entrata in vigore il 18 giugno 2013.
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