• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.1117 bis

        Ambito di applicabilità (1).

      • [I]. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.

        (1) Articolo inserito dall'art. 2, l. 11 dicembre 2012, n. 220. La modifica è entrata in vigore il 18 giugno 2013.

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