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Vigente dal :
- 17-07-2020
- 27-01-2018
- 14-09-2016
- 19-12-2012
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Epigrafe
Decreto legislativo 2005 - Codice dell'amministrazione digitale. (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CAD)1 23 (A)_______________
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero dell'Interno 6 agosto 2009, n. 78384; Circolare del Ministero dell'Interno 6 agosto 2009. n. 104107; Circolare AGEA 27 gennaio 2009, n. 3; Circolare AGEA 8 giugno 2010, n. 21; Circolare AGEA 26 aprile 2010, n. 14; Nota INAIL 07 febbraio n. 448; Circolare AGEA 20 luglio 2012 n. UMU.2012.1046; Circolare Inail 14 settembre 2012 n. 43; Circolare INAIL 9 novembre 2012 n. 61; Circolare Inps 13 novembre 2012 n. 130; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 13 novembre 2012 n. AS993; Circolare Inail 11 aprile 2013, 19; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 04 giugno 2013, n. 5564; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare INAIL 23 luglio 2013, n. 35; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari dipartimenti) 30 maggio 2017 n. 2/2017; Parere Autorita Garante per la Protezione dei dati personali 26/10/2017 n. 7221785.
[1] A norma dell'articolo 57, comma 18, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, nel presente decreto, ovunque ricorrano la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» devono essere sostituite dalla seguente: «DigitPA».
[2] Vedi anche l'articolo 57 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163; il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 19 maggio 2022.
[3] A norma dell'articolo 61, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente decreto la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica» e le espressioni «chiunque» e «cittadini e imprese», ovunque ricorrano, si intendono come «soggetti giuridici».
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1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituito [, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,] il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico3.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del...