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Vigente dal :
- 01-01-1998
- 08-06-1982
- 20-01-1977
- 21-07-1976
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1973 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (IMPOSTE DIRETTE - ACCERTAMENTO) 1 2 (A).(A) In Riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18/E del 10 maggio 2011; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 settembre 2011, n. 159/E; Circolare CNR 25 novembre 2011 n. 45; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 09 gennaio 2012, n. 1/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 febbraio 2012 n. 5/E; Circolare Agenzia delle Entrate 11 luglio 2012, n. 30/E; Circolare Agenzia delle Entrate 03 agosto 2012 n. 33/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 10 agosto 2012 n. 84/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 10 ottobre 2012 n.93/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 07 febbraio 2013 n. 7/E; Circolare Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013 n. 7/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013 n. 21/E.
[1] Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato D.lgs. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato D.lgs. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2007, n. 366 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del presente decreto, e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.
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[Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire cinquantamila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire cinquantamila, elevabile fino a lire cinquecentomila nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire diecimila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d ) del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto.
Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.
Se le omissioni previste nei precedenti commi...