Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.
ARTICOLO N.160
Nullità della notificazione.
[I]. La notificazione è
nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve
essere consegnata la copia [138 ss.], o se vi
è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data [137
2,3, 138, 139
2,3,5,6, 141, 143
2, 148
2], salva l'applicazione degli articoli 156 e 157 [291
1, 294
1, 327
2, 354
1].
Contenuto riservato agli abbonati Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo