• Epigrafe

        Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .


      • ARTICOLO N.160

        Nullità della notificazione.

      • [I]. La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia [138 ss.], o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data [137 2,3, 138, 139 2,3,5,6, 141, 143 2, 148 2], salva l'applicazione degli articoli 156 e 157 [291 1, 294 1, 327 2, 354 1].

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