[I]. Eseguita la pubblicità
di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione
non può essere pronunciata.
[II]. Resta salvo il diritto
al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente
trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.
(1) V. nota al Capo X.
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