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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2498
Continuità dei rapporti giuridici (1).
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[I]. Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.
(1) V. nota al Capo X.
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