• Epigrafe

        Regio decreto 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.


      • ARTICOLO N.89

        (Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio).

      • Il curatore, con la scorta delle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonchè l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

        Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.

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