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Vigente dal :
- 01-01-1998
- 08-06-1982
- 20-01-1977
- 21-07-1976
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1973 - - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
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ARTICOLO N.46
Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione.
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Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire cinquantamila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire cinquantamila, elevabile fino a lire cinquecentomila nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire diecimila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d ) del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto.
Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.
Se le ...