-
-
Vigente dal :
- 14-07-2018
- 31-05-2010
- 04-10-2005
- 09-03-1999
- 12-08-1997
- 01-06-1994
- 01-01-1992
- Testo G.U.
-
Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1973 - - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
-
ARTICOLO N.38
Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.
-
L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa e dai relativi allegati, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti...