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Vigente dal :
- 01-01-2008
- 17-07-2006
- 26-07-2000
- 04-06-1975
- 28-06-1972
- 22-07-1970
- Testo G.U.
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Epigrafe
Regio decreto 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (FALLIMENTO - LEGGE FALLIMENTARE) 12 34[1] Vedi, anche, l'articolo 39 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 e l'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 .
[2] A norma dell'articolo 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.
[3] L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente decreto.
[4] A norma dell’articolo 294, comma 2, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.
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ARTICOLO N.147
(Società con soci a responsabilità illimitata).
Vigente dal 22/07/1970 al 27/06/1972
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La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio (1).
Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società cooperative.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1970, n. 142, dichiara l'illegittimità costituzionale del presente comma, nelle parti in cui: a) non consentiva ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con...